Il D.P.R. 462/2001 disciplina la denuncia di installazione e la verifica periodica della messa a terra degli impianti elettrici, dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche e di impianti elettrici collocati in luoghi di lavoro con pericolo di esplosione.
La procedura introdotta prevede che:
- l’omologazione dell’impianto di terra e di protezione dai fulmini venga di fatto effettuata con la verifica dell’installatore che rilascia la dichiarazione di conformità ai sensi del D.M. 37/2008 (ex Legge N.46/90);
- al datore di lavoro rimane solo l’obbligo, entro trenta giorni dalla messa in esercizio dell’impianto, di inviare la dichiarazione di conformità all’ASL o all’ARPA territorialmente competenti tramite PEC e, mediante l’applicativo CIVA di INAIL, inviare la dichiarazione di conformità ai sensi del D.M. 37/2008 (ex Legge N.46/90) oltre che comunicare il nominativo dell’Organismo Abilitato incaricato di svolgere le attività di verifica periodica (art.7-bis DPR 462/01);
- nel caso di impianti installati in luoghi con pericolo di esplosione il datore di lavoro deve comunicare entro trenta giorni la messa in esercizio dell’impianto all’INAIL, all’ASL o all’ARPA territorialmente competenti. In questo caso la prima verifica di omologazione deve essere effettuata obbligatoriamente dall’ASL o dall’ARPA;
- il datore di lavoro ha inoltre l’obbligo di richiedere le verifiche periodiche, ai sensi del D.P.R. 462/2001, con frequenza che dipende dalla tipologia dell’impianto, allo scopo di verificare il mantenimento delle condizioni di sicurezza dell’impianto; le verifiche devono essere eseguite da Organismi di Ispezione appositamente abilitati dal Ministero dello Sviluppo Economico, oltre che da ASL/ARPA territorialmente competenti;
- il datore di lavoro è comunque tenuto ad effettuare regolare manutenzione degli impianti (per questa tipologia di controlli è possibile avvalersi di personale interno qualificato, professionisti, installatori o manutentori esterni);
- in caso di esito negativo della verifica periodica o di modifiche sostanziali dell’impianto, deve essere effettuata una verifica straordinaria, sempre ad opera di un Organismo di Ispezione abilitato dal Ministero dello Sviluppo Economico.
Le verifiche ai sensi del D.P.R. 462/2001 devono essere eseguite con la seguente periodicità:
- biennale per impianti installati in cantieri, in locali adibiti ad uso medico e negli ambienti a maggior rischio in caso di incendio;
- quinquennale negli altri casi;
Pro-Cert S.r.l. in data 10/06/2002 è stata abilitata con apposito decreto del Ministero delle Attività Produttive ad effettuare, quale Organismo di Ispezione di tipo A, le verifiche periodiche e straordinarie sui seguenti impianti:
- Installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche;
- Messa a terra di impianti alimentati fino a 1000 V;
- Messa a terra di impianti alimentati con tensione oltre 1000 V;
- Impianti elettrici collocati in luoghi di lavoro con pericolo di esplosione.
La suddetta abilitazione risulta regolarmente rinnovata.
Pro-Cert opera con Decreto Ministeriale del 26/04/2023, valido fino al 20/05/2027.
Pro-Cert ha ottenuto l’Accreditamento per lo Schema ISP quale OdI di Tipo “A” per l’effettuazione di Verifiche Periodiche e Straordinarie di impianti elettrici ai sensi del DPR 462/01 e s.m.i. e della Direttiva del Ministro del 11 Marzo 2002 in data 21/05/2019 con validità fino al 20/05/2027.
La presenza su tutto il territorio nazionale, garantisce al cliente tempi certi e ridotti per l’erogazione dei servizi, tempestività nelle comunicazioni ed interlocutori in loco.
Le modalità di erogazione del servizio sono esplicitate nel Regolamento verifica D.P.R. 462/2001
A partire dal 01/01/2020 è entrato in vigore il Decreto Legge n.162 del 30 Dicembre 2019, che introduce un tariffario nazionale per le attività di verifica ai sensi del D.P.R. 462/01.